Papini Dario
Papini Dario 

Informazioni.

 

Nuova norma sulle uscite antipanico

Pubblicata dall'Ente Nazionale Italiano di Unificazione la nuova edizione della norma UNI EN 1125:2008  "Accessori per serramenti - Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale per l'utilizzo sulle vie di fuga - Requisiti e metodi di prova".

Scopo principale di tale norma è assicurare a chiunque l'uscita in sicurezza da qualsiasi tipo di locale spingendo semplicemente il dispositivo con la mano o con il corpo.

L'UNI (associazione che svolge attività normativa nei settori industriali, commerciali e del terziario e rappresenta l'Italia a livello mondiale - ISO - ed europeo - CEN - per l'armonizzazione delle norme) specifica con questa norma i requisiti di costruzione, prestazione e verifica dei dispositivi antipanico per uscite di sicurezza (azionati meccanicamente mediante una barra orizzontale a spinta o a contatto) specificatamente progettati per l'utilizzo in una situazione di panico sulle vie di fuga.

I dispositivi per le uscite antipanico devono garantire - in caso di emergenza - l'uscita in sicurezza da luoghi di lavoro, locali di intrattenimento, strutture turistico-alberghiere, impianti sportivi, scuole, ecc.

 

Nella norma in questione viene data massima priorità alla semplicità del meccanismo di apertura delle porte, che deve essere facilmente azionabile

  • da chiunque (giovani, anziani, persone disabili, etc)
  • in qualsiasi condizione (buio, presenza di fumo, etc)

con il minimo sforzo e senza alcuna precedente familiarità con il dispositivo di uscita antipanico.

 

Nel dettaglio, la norma fornisce:

  • i requisiti di progettazione e di prestazione dei dispositivi antipanico per uscite di sicurezza (dimensioni, forme, sporgenze);
  • le informazioni sul prodotto, che devono essere accompagnate da chiare e dettagliate istruzioni d'installazione e manutenzione;
  • le indicazioni relative alle prove alle quali le porte devono essere sottoposte;
  • le procedure e i metodi di prova;
  • le indicazioni sulla marcatura del prodotto e del suo imballaggio e sulla valutazione di conformità.

Maniglioni antipanico e normativa antincendio

 

 

I maniglioni antipanico, sono essenziali per una corretta via di fuga, e rientrano nella normativa antincendio con lo scopo di preservare la sicurezza dei lavoratori e dei clienti sopratutto in ambienti ad alto affollamento; tuttavia, non devono essere installati in tutte le attività ma è obbligatorio solo nel caso in cui sussistano determinate caratteristiche come stabilito dal Decreto Ministeriale del 3 Novembre 2004 che, nell’articolo 1 e nell’articolo 3, elenca le categorie in cui è obbligatoria l’installazione dei maniglioni antipanico.

La normativa antincendio UNI EN 1125, che descrive le caratteristiche tecniche dei maniglioni per un impianto a norma, li definisce: “a barra orizzontale” come “Accessori per serramenti – Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale”. Dal 1° Aprile del 2003, però possono essere installati e venduti sul mercato solo se muniti di marcatura CE (direttiva 89/106/CEE-CPD) e possono essere anche “a maniglia” (UNI EN 179).

Art. 1.
Oggetto – Campo di applicazione
Il presente decreto stabilisce i criteri da seguire per la scelta dei dispositivi di apertura manuale, di seguito denominati «dispositivi», delle porte installate lungo le vie di esodo nelle attivita’ soggette al controllo dei Vigili del fuoco ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, quando ne sia prevista l’installazione.
I dispositivi di cui al comma precedente devono essere conformi alle norme UNI EN 179 o UNI EN 1125 o ad altre a queste equivalenti, secondo quanto disposto nel successivo art. 3.
Art. 3. – Criteri di installazione
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, i dispositivi di cui all’art. 1 devono essere muniti di marcatura CE.
In particolare, fatti salvi gli adempimenti previsti da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, l’installazione dei dispositivi di cui all’art. 1 è prevista nei seguenti casi:
a) sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l’installazione di dispositivi e fatto salvo il disposto di cui all’art. 5, devono essere installati dispositivi almeno conformi alla norma UNI EN 179 o ad altra a questa equivalente, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
a.1) l’attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da meno di 10 persone;
a.2) l’attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da un numero di persone superiore a 9 ed inferiore a 26;
b) sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l’installazione di dispositivi e fatto salvo il disposto di cui all’art. 5, devono essere installati dispositivi conformi alla norma UNI EN 1125 o ad altra a questa equivalente, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
b.1) l’attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 9 persone;
b.2) l’attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 25 persone;
b.3) i locali con lavorazioni e materiali che comportino pericoli di esplosione e specifici rischi d’incendio con più di 5 lavoratori addetti.

La normativa UNI EN 1125 segnala ancora che i dispositivi possono essere installati su porte con un peso mai superiore ai 200 kg con altezza massima di 2 metri e mezzo ed una larghezza di 1,30 m; devono possedere inoltre gli angoli arrotondati con uno spazio tra il maniglione e la porta non inferiore ai 22 mm per evitare lo schiacciamento delle dita.

Installazione, manutenzione e sostituzione dei maniglioni antipanico

Ogni dispositivo deve essere accompagnato da una lista dettagliata di istruzioni riguardante manutenzione e installazione; l’installazione deve avvenire ad un’altezza non inferiore ai 900 mm e i 1100; la manutenzione e la verifica del funzionamento deve essere eseguita con molta attenzione come ad esempio nel caso di porte antincendio con maniglione antipanico a doppia anta.

L’articolo 5 del decreto, comunica che i dispositivi antipanico già installati, dovranno essere sostituiti dal titolare dell’attività in casi di:

  • Rottura del dispositivo
  • Sostituzione della porta
  • Modifica dell’attività con conseguente peggioramento delle vie d’esodo
  • Entro sei anni dalla data di entrata in vigore del Decreto

 

  • “Tutte le porte resistenti al fuoco devono essere regolarmente controllate per assicurarsi che non sussistano danneggiamenti e che chiudano regolarmente con il dispositivo di autochiusura”
    - D.M.10 MARZO 1998 -
  • “Le porte munite di dispositivi di chiusura automatici devono essere controllate periodicamente per assicurare che i dispositivi siano efficienti e che le porte si chiudano perfettamente. Tali porte devono essere tenute libere da ostruzioni.”
    - D.M.10 MARZO 1998 -
  • “Tutte le porte sulle vie di uscita devono essere regolarmente controllate per assicurare che si aprano facilmente. Ogni difetto deve essere riparato il piu' presto possibile ed ogni ostruzione deve essere immediatamente rimossa”
    - D.M.10 MARZO 1998 -
  • “La responsabilità dell’efficienza del funzionamento dei serramenti è a carico del responsabile tecnico della struttura.”
    - D.M.10 MARZO 1998 –
  • “Il datore di lavoro e' responsabile del mantenimento delle condizioni di efficienza delle attrezzature ed impianti di protezione antincendio. Il datore di lavoro deve attuare la sorveglianza, il controllo e la manutenzione delle attrezzature ed impianti di protezione antincendio in conformita' a quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
    - D.M. 10 Marzo 1998 -
  • “L’attivita’ di controllo periodica e la manutenzione devono essere eseguite da personale competente e qualificato secondo le istruzioni dettate dal produttore”.
    - D.M.10 MARZO 1998 -
  • SORVEGLIANZA: controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e gli impianti antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente accessibili e non presentino danni materiali accertabili tramite esame visivo. La sorveglianza puo' essere effettuata dal personale normalmente presente nelle aree protette dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.
    - D.M.10 MARZO 1998 -
  • “CONTROLLO PERIODICO: insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza almeno semestrale, per verificare la completa e corretta funzionalità delle attrezzature e degli impianti”
    - D.M.10 MARZO 1998 – allegato VI
  • “MANUTENZIONE ORDINARIA: operazione che si attua in loco, con strumenti ed attrezzi di uso corrente. Essa si limita a riparazioni di lieve entita', abbisognevoli unicamente di minuterie e comporta l'impiego di materiali di consumo di uso corrente o la sostituzioni di parti di modesto valore espressamente previste.
    - D.M.10 MARZO 1998 -
  • "MANUTENZIONE STRAORDINARIA: intervento di manutenzione che non puo' essere eseguito in loco o che, pur essendo eseguita in loco, richiede mezzi di particolare importanza oppure attrezzature o strumentazioni particolari o che comporti sostituzioni di intere parti di impianto o la completa revisione o sostituzione di apparecchi per i quali non sia possibile o conveniente la riparazione.
    - D.M.10 MARZO 1998 -
  • “L'utilizzo di porte resistenti al fuoco installate lungo le vie di uscita e dotate di dispositivo di autochiusura, puo' in alcune situazioni determinare difficolta' sia per i lavoratori che per altre persone che normalmente devono circolare lungo questi percorsi. In tali circostanze le suddette porte possono essere tenute in posizione aperta, tramite appositi dispositivi elettromagnetici che ne consentano il rilascio a seguito: - dell'attivazione di rivelatori di fumo posti in vicinanza delle porte; - dell'attivazione di un sistema di allarme incendio; - di mancanza di alimentazione elettrica del sistema di allarme incendio; - di un comando manuale.
    - D.M. 10 Marzo 1998 -
  • “I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l’informazione di cui al comma 1, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell’attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando.”
    - D.P.R. 1 Agosto 2011 art. 6 punto 2 -
Stampa | Mappa del sito
© Dario Papini 50058 Signa ( FI ) papinidario1@gmail.com 366-1513389