Nuova norma sulle uscite antipanico
Pubblicata dall'Ente Nazionale Italiano di Unificazione la nuova edizione della norma UNI EN 1125:2008 "Accessori per serramenti - Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale per l'utilizzo sulle vie di fuga - Requisiti e metodi di prova".
Scopo principale di tale norma è assicurare a chiunque l'uscita in sicurezza da qualsiasi tipo di locale spingendo semplicemente il dispositivo con la mano o con il corpo.
L'UNI (associazione che svolge attività normativa nei settori industriali, commerciali e del terziario e rappresenta l'Italia a livello mondiale - ISO - ed europeo - CEN - per l'armonizzazione delle norme) specifica con questa norma i requisiti di costruzione, prestazione e verifica dei dispositivi antipanico per uscite di sicurezza (azionati meccanicamente mediante una barra orizzontale a spinta o a contatto) specificatamente progettati per l'utilizzo in una situazione di panico sulle vie di fuga.
I dispositivi per le uscite antipanico devono garantire - in caso di emergenza - l'uscita in sicurezza da luoghi di lavoro, locali di intrattenimento, strutture turistico-alberghiere, impianti sportivi, scuole, ecc.
Nella norma in questione viene data massima priorità alla semplicità del meccanismo di apertura delle porte, che deve essere facilmente azionabile
con il minimo sforzo e senza alcuna precedente familiarità con il dispositivo di uscita antipanico.
Nel dettaglio, la norma fornisce:
I maniglioni antipanico, sono essenziali per una corretta via di fuga, e rientrano nella normativa antincendio con lo scopo di preservare la sicurezza dei lavoratori e dei clienti sopratutto in ambienti ad alto affollamento; tuttavia, non devono essere installati in tutte le attività ma è obbligatorio solo nel caso in cui sussistano determinate caratteristiche come stabilito dal Decreto Ministeriale del 3 Novembre 2004 che, nell’articolo 1 e nell’articolo 3, elenca le categorie in cui è obbligatoria l’installazione dei maniglioni antipanico.
La normativa antincendio UNI EN 1125, che descrive le caratteristiche tecniche dei maniglioni per un impianto a norma, li definisce: “a barra orizzontale” come “Accessori per serramenti – Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale”. Dal 1° Aprile del 2003, però possono essere installati e venduti sul mercato solo se muniti di marcatura CE (direttiva 89/106/CEE-CPD) e possono essere anche “a maniglia” (UNI EN 179).
Art. 1.
Oggetto – Campo di applicazione
Il presente decreto stabilisce i criteri da seguire per la scelta dei dispositivi di apertura manuale, di seguito denominati «dispositivi», delle porte installate lungo le vie di esodo nelle
attivita’ soggette al controllo dei Vigili del fuoco ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, quando ne sia prevista l’installazione.
I dispositivi di cui al comma precedente devono essere conformi alle norme UNI EN 179 o UNI EN 1125 o ad altre a queste equivalenti, secondo quanto disposto nel successivo art. 3.
Art. 3. – Criteri di installazione
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, i dispositivi di cui all’art. 1 devono essere muniti di marcatura CE.
In particolare, fatti salvi gli adempimenti previsti da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, l’installazione dei dispositivi di cui all’art. 1 è prevista nei seguenti
casi:
a) sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l’installazione di dispositivi e fatto salvo il disposto di cui all’art. 5, devono essere installati dispositivi almeno conformi alla norma
UNI EN 179 o ad altra a questa equivalente, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
a.1) l’attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da meno di 10 persone;
a.2) l’attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da un numero di persone superiore a 9 ed inferiore a 26;
b) sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l’installazione di dispositivi e fatto salvo il disposto di cui all’art. 5, devono essere installati dispositivi conformi alla norma UNI EN
1125 o ad altra a questa equivalente, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
b.1) l’attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 9 persone;
b.2) l’attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 25 persone;
b.3) i locali con lavorazioni e materiali che comportino pericoli di esplosione e specifici rischi d’incendio con più di 5 lavoratori addetti.
La normativa UNI EN 1125 segnala ancora che i dispositivi possono essere installati su porte con un peso mai superiore ai 200 kg con altezza massima di 2 metri e mezzo ed una larghezza di 1,30 m; devono possedere inoltre gli angoli arrotondati con uno spazio tra il maniglione e la porta non inferiore ai 22 mm per evitare lo schiacciamento delle dita.
Installazione, manutenzione e sostituzione dei maniglioni antipanico
Ogni dispositivo deve essere accompagnato da una lista dettagliata di istruzioni riguardante manutenzione e installazione; l’installazione deve avvenire ad un’altezza non inferiore ai 900 mm e i 1100; la manutenzione e la verifica del funzionamento deve essere eseguita con molta attenzione come ad esempio nel caso di porte antincendio con maniglione antipanico a doppia anta.
L’articolo 5 del decreto, comunica che i dispositivi antipanico già installati, dovranno essere sostituiti dal titolare dell’attività in casi di: